La legge in effetti riguarda solo i siti web di enti pubblici (correggetemi se sbaglio).
La legge riguarda:
Articolo 1 (Definizioni) comma 2:
"È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione."
Articolo 3 (Soggetti erogatori)
"1. La presente legge si applica alle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli
enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano ai
sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili."
Come si legge tale legge riguarda molte categorie di enti e aziende: anche quelle che sono appaltatrici di servizi informatici della pubblica amministrazione.
Ciao